Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli nel settore vitivinicolo)
1. All'articolo 79, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole «e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto» sono sostituite dalle seguenti «entro trenta giorni dall'invio della richiesta scritta da parte dell'organismo di controllo»; sono aggiunte infine le seguenti parole l'organismo di controllo informa l'Ufficio dell'ICQRF competente per territorio;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 5 si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta decorrere dall'invio della comunicazione, al soggetto inadempiente, da parte dell'organismo di controllo, previa notifica all'ICQRF. Tale sospensione è revocata dall'organismo di controllo entro dieci giorni dalla verifica della cessazione della causa che ha dato origine all'illecito.».