Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Semplificazioni in materia di determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra)
1. All'articolo unico, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i capoversi: «Acidità totale», «Acidità volatile», «Alcool» e «Limpidità» sono soppressi;
b) il capoverso: «Anidride carbonica: la birra dei tipi normale, speciale e doppio malto deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,3 per mi 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per mi 100.» è sostituito dal seguente: «Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per mi 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per mi 100.»;
c) il capoverso: «Ceneri: la birra normale deve avere un contenuto massimo di g. 0,45 per mi 100; la birra speciale deve avere un contenuto massimo di g. 0,55 per mi 100; la birra doppio malto deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per mi 100.» è sostituito dal seguente: «Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per mi 100.».