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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.02. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 982-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2022  [ apri ]
16.02.
approvato

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Semplificazioni in materia di determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra)

  1. All'articolo unico, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i capoversi: «Acidità totale», «Acidità volatile», «Alcool» e «Limpidità» sono soppressi;

   b) il capoverso: «Anidride carbonica: la birra dei tipi normale, speciale e doppio malto deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,3 per mi 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per mi 100.» è sostituito dal seguente: «Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per mi 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per mi 100.»;

   c) il capoverso: «Ceneri: la birra normale deve avere un contenuto massimo di g. 0,45 per mi 100; la birra speciale deve avere un contenuto massimo di g. 0,55 per mi 100; la birra doppio malto deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per mi 100.» è sostituito dal seguente: «Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per mi 100.».