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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.3. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 928

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2021  [ apri ]
9.3. (nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 8 con il seguente: 8. Per ogni contratto sottoscritto tra centri servizi ed imprese funebri successivo al quinto, nonché per ogni rapporto di aggregazione con società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile successivo al quinto consorziato, in aggiunta alla dotazione minima prevista al comma 7, i centri servizi e le società consortili dovranno assumere con regolare contratto di lavoro stabile e continuativo ulteriori addetti in misura pari a un'unità lavorativa annua con mansione di necroforo e dotarsi di una ulteriore auto funebre ogni quattro contratti o nuovi consorziati, nel rispetto di un criterio di proporzionalità del volume di lavoro richiesto.