9.3.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o la società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile.
Conseguentemente:
a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: tra il centro servizi aggiungere le seguenti: o la società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;
b) al comma 7, sostituire l'alinea con il seguente: Le aziende, denominate centro servizio o le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile di cui al comma 6 del presente articolo, che appaltano contrattualmente ed in via continuativa lo svolgimento del servizio di trasporto funebre per conto di imprese funebri devono operare nel rispetto della normativa UNI EN15017 e, oltre ai requisiti previsti al comma 1, devono essere comunque in possesso di:;
c) sostituire il comma 8 con il seguente: 8. Per ogni contratto sottoscritto tra centri servizi ed imprese funebri successivo al quinto, nonché per ogni rapporto di aggregazione con società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile successivo al quinto consorziato, in aggiunta alla dotazione minima prevista al comma 7, i centri servizi e le società consortili dovranno assumere con regolare contratto di lavoro stabile e continuativo un ulteriore addetto necroforo e dotarsi di una ulteriore autofunebre ogni quattro contratti o nuovi consorziati, nel rispetto di un criterio di proporzionalità del volume di lavoro richiesto.