Dopo il comma 4, aggiungere il seguente
5. Alle imprese funebri è vietata la sottoscrizione di accordi o convenzioni con strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali pubbliche e private ed obitori per lo svolgimento di servizi funebri, nonché accordi e convenzioni con i comuni per lo svolgimento di servizi mortuari istituzionali presso i locali dell'impresa funebre o presso le strutture di cui all'articolo 14. Tali divieti sono estesi anche alle imprese esercenti le attività di cui all'articolo 7 comma 2.