Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. Le imprese funebri autorizzate in uno degli Stati membri dell'Unione europea possono svolgere direttamente l'attività in Italia a norma del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391. Le imprese extracomunitarie devono necessariamente avvalersi di una impresa funebre italiana o comunitaria.