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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.4. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 928

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/04/2021  [ apri ]
7.4.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. L'esercizio dell'attività funebre è consentito a ditte individuali e a società di persone, o di capitali previo accertamento della sussistenza e della perduranza dei requisiti stabiliti dalla presente legge, dalle regioni e dai comuni, nei limiti delle rispettive competenze.