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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.4. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 928

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/04/2021  [ apri ]
32.4.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il titolare del cimitero è tenuto al possesso ed alla corretta compilazione di un registro ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 nel quale sono annotate anche le seguenti informazioni:

   a) specie, razza, nome dell'animale;

   b) numero di microchip;

   c) generalità del proprietario;

   d) data di accettazione dell'animale;

   e) punto di interramento;

   f) estremi della certificazione veterinaria relativi alla data e alla identità del veterinario;

   g) data di esumazione;

   h) numero di documento di trasporto (DDT) e data di invio a impianto di trasformazione di materiali di categoria 1 o impianto di incenerimento.

  2-ter. Il registro è tenuto ed archiviato in modo da poter risalire a tutte le movimentazioni riguardanti il cimitero e per non meno di 5 anni dalla data di eventuale chiusura dello stesso.