Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il titolare del cimitero è tenuto al possesso ed alla corretta compilazione di un registro ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 nel quale sono annotate anche le seguenti informazioni:
a) specie, razza, nome dell'animale;
b) numero di microchip;
c) generalità del proprietario;
d) data di accettazione dell'animale;
e) punto di interramento;
f) estremi della certificazione veterinaria relativi alla data e alla identità del veterinario;
g) data di esumazione;
h) numero di documento di trasporto (DDT) e data di invio a impianto di trasformazione di materiali di categoria 1 o impianto di incenerimento.
2-ter. Il registro è tenuto ed archiviato in modo da poter risalire a tutte le movimentazioni riguardanti il cimitero e per non meno di 5 anni dalla data di eventuale chiusura dello stesso.