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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.01. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 928

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/04/2021  [ apri ]
22.01.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disciplina della sepoltura degli embrioni o dei feti morti)

  1. Ai fini della presente disciplina sono adottate le seguenti definizioni:

   a) embrioni o feti morti: gli embrioni o i feti espulsi o estratti fino al 180° giorno dal concepimento a seguito di interruzione di gravidanza;

   b) aventi titolo: uno o entrambi i genitori. In caso di decesso o di impedimento grave dei genitori, si considerano aventi titolo i parenti di uno o di entrambi i genitori nell'ordine risultante dal grado di parentela.

  2. Per gli embrioni o per i feti morti si procede a inumazione, tumulazione o cremazione e successiva collocazione delle ceneri nel cinerario comune con oneri a carico della struttura sanitaria nella quale si è prodotto l'evento, quando gli aventi titolo non hanno richiesto, nei termini di cui al comma 4, il seppellimento o la cremazione.

   Se gli aventi titolo non fanno richiesta di sepoltura o cremazione, la struttura sanitaria in cui è avvenuto l'evento provvede con proprie risorse al trasporto, anche in modo plurimo ed indistinto, e alla sepoltura o cremazione.

  3. L'autorità competente ad autorizzare la sepoltura o la cremazione e il trasporto funebre degli embrioni o dei feti morti è la ASL territorialmente competente.
  4. Entro il decimo giorno successivo a quello in cui è avvenuta l'estrazione o l'espulsione dell'embrione o del feto morto, gli aventi titolo possono manifestare in forma scritta la volontà di provvedere alla sepoltura o alla cremazione con oneri a proprio carico. Gli aventi titolo che abbiano fatto richiesta di sepoltura o cremazione possono provvedere al trasporto con mezzi propri e oneri a proprio carico, nel rispetto dell'autorizzazione rilasciata ad essi ai sensi del comma 3. La direzione sanitaria della struttura in cui è avvenuto l'evento informa gli aventi titolo sulla facoltà di cui al primo e al secondo periodo, in modo che possano esprimere le proprie scelte in modo consapevole e informato.
  5. Le caratteristiche dei contenitori destinati al trasporto, singolo o plurimo, alla sepoltura nel cimitero o alla cremazione degli embrioni o dei feti morti sono stabilite con decreto del Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  6. Sono vietate iscrizioni contenenti le identità degli aventi titolo sui cippi corrispondenti ad ogni sepoltura di embrioni o di feti morti. In corrispondenza di ogni sepoltura è apposto su un cippo un codice alfanumerico identificativo, che è iscritto, unitamente alla data della sepoltura, nel registro di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. L'iscrizione di un nome fittizio o l'apposizione di un segno religioso sul cippo è consentita soltanto quando ne sia fatta espressa richiesta dagli aventi titolo. Le informazioni relative all'identità del genitore contenute nella documentazione di competenza della struttura sanitaria in cui si è verificato l'evento sono riservate e non possono essere trasmesse al cimitero di destinazione per la sepoltura o la cremazione degli embrioni o dei feti morti.
  7. Le regioni, le province autonome e i comuni, anche in forma associata, possono determinare, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, modalità proprie per la sepoltura o la cremazione dei degli embrioni o feti morti nonché per la loro registrazione, conservazione e gestione nel cimitero, in ogni caso senza pregiudizio per la riservatezza delle informazioni relative all'identità del genitore.
  8. Le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della salute.