Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, ove non ostino ragioni igienico-sanitarie, i comuni montani, previo parere favorevole della competente ASL, possono approvare interventi edilizi di interesse pubblico o privato, di nuova edificazione o di ampliamento degli edifici esistenti, all'interno delle fasce cimiteriali.