Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: gestita da imprese funebri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1,.
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 4, sopprimere le parole: all'impresa funebre che ne presenti richiesta,
b) all'articolo 14, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , nei cimiteri e nei crematori;
c) all'articolo 14, sostituire il comma 7 con il seguente: 7. All'interno del cimitero può essere costruita e gestita dal comune una casa funeraria, anche in vicinanza del crematorio, in base a quanto previsto dalla presente legge.;
d) all'articolo 14. comma 10, sopprimere le parole: presso le case funerarie.