Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:
r) per «Commissariato» si intende il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti del Ministero della difesa, i cui compiti sono disciplinati dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
s) per «Caduti» si intendono i defunti di cui all'articolo 267 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Conseguentemente:
a) all'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Il comune, su richiesta del Commissariato, assicura la sepoltura dei Caduti nei cimiteri comunali. Il Commissariato autorizza la traslazione dei resti mortali dei Caduti;
b) all'articolo 12, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: 16. Ove le attività di cui al presente articolo interessano i resti mortali di Caduti, è necessaria l'autorizzazione del Commissariato;
c) all'articolo 18, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I resti mortali dei Caduti sono esentati dai turni di rotazione delle esumazioni e hanno garantita la sepoltura perpetua;
d) all'articolo 22, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 7. Se le attività di cui al presente articolo interessano i resti mortali di Caduti, è necessaria l'autorizzazione del Commissariato.