Al comma 1, lettera i), dopo le parole: per «centro servizi», aggiungere le seguenti: e «società consortile».
Conseguentemente:
a) all'articolo 9, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o la società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;
b) all'articolo 9, comma 6, primo periodo, dopo le parole: tra il centro servizi aggiungere le seguenti: o la società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;
c) all'articolo 9, sostituire il comma 7, alinea, con il seguente: 7. Le aziende, denominate centro servizi o le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, di cui al comma 6 del presente articolo, che mettono a disposizione di altre imprese funebri le proprie dotazioni di mezzi e personale devono essere comunque in possesso, oltre ai requisiti previsti al comma 1, di:.