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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.113.  nelle commissioni riunite VI-XI in sede referente riferita al C. 924

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2018  [ apri ]
9.113.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020 per il finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo patologico presentati dalle tre regioni che, in applicazione di leggi approvate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano realizzato la maggiore riduzione dei punti vendita di gioco sul proprio territorio. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.