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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.018.  nelle commissioni riunite VI-XI in sede referente riferita al C. 924

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2018  [ apri ]
9.018.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco).

  1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il ministero dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la riduzione dei punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale per un numero massimo di 55.000 esercizi.