Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 35 è aggiunto il seguente:
«35-bis. In ogni caso al fine di limitare l'abuso nell'utilizzo dell'istituto del tirocinio, è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alla previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non venga rispettata la sua finalità formativa, nonché il divieto di sostituzione dei lavoratori con contratti a termine e del personale nei periodi di malattia, maternità o ferie.».