stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.024.  nelle commissioni riunite VI-XI in sede referente riferita al C. 924

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2018  [ apri ]
2.024.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)
.

  1. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dopo le parole: «rese dai seguenti soggetti» sono inserite le seguenti: «purché all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica gestita dall'INPS, autocertifichino la relativa condizione»;
   b) al comma 8 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, la non iscrizione l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli»;
   c) al comma 15 dopo le parole: «di cui al comma 6, lettera b), versa», sono inserite le seguenti parole: «anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12;
   d) al comma 17, la lettera d) è sostituita dalla seguente data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, se appartenente al settore del turismo che applicano il CCNL di settore stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, e se enti locali, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni»;
   e) al comma 17, lettera e) dopo le parole: «ai sensi del comma 16» sono inserite le seguenti: «le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d)»;
   f) al comma 19, dopo le parole: «Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore». È aggiunto il seguente periodo: «A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione, convalidata dall'utilizzatore, in luogo delle procedure precedenti il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato immediatamente per il tramite di qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo»;
   g) al comma 20 dopo le parole: «risulta accertata la violazione» sono aggiunte le seguenti: «salvo che la violazione di cui al comma 14 per l'imprenditore agricolo non derivi dalle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8».

  2. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma.
  2-bis. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, comma 2, e 10, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente».