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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.6.  nelle commissioni riunite VI-XI in sede referente riferita al C. 924

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2018  [ apri ]
1.6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato).

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria». Dopo il comma 1, introdurre i seguenti: 1-bis. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 1-ter Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini ipotesi ulteriori a quelle di cui al precedente comma 1, queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.