Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:
2-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti dei gruppi parlamentari e dei gruppi consiliari costituiti presso i consigli regionali e presso i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano possono essere stipulati per un periodo pari alla durata della legislatura. A tali rapporti di lavoro non si applicano i limiti di durata e i limiti quantitativi di cui all'articolo 19, comma 2, e all'articolo 23, comma 1.».