Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche e integrazioni alla disciplina delle prestazioni occasionali).
1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative».