Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì escluse le forme di comunicazione pubblicitarie e promozionale diretta o indiretta effettuate presso i punti fisici di raccolta del gioco, allorquando tali attività costituiscano parte integrante dell'affidamento concessorio per la gestione dei giochi pubblici in corso di esecuzione e vengano effettuate esclusivamente presso i locali ove avviene la raccolta degli stessi.