Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 20 per cento e nel 10 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018.