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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.039.  nelle commissioni riunite VI-XI in sede referente riferita al C. 924

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2018  [ apri ]
9.039.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Accesso delle famiglie al Fondo Antiusura).

  1. È garantito l'accesso al «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di cui all'articolo 15 legge 7 marzo 1996 n. 108, anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nel caso in cui l'indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza dal gioco.
  2. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996 n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. L'erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e limiti di cui al comma 2 anche in favore di persone fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per dipendenza da gioco d'azzardo patologico e parti offese nel relativo procedimento penale;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Nel caso di erogazione del mutuo in favore dei soggetti di cui al comma 2-bis la domanda deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti, nonché dell'attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo.