Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. Le imprese italiane ed estere possono interpellare l'Amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212 per chiedere la disapplicazione dei precedenti articoli 5 e 7, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.
2. L'Amministrazione può disapplicare i precedenti articoli 5 e 7, qualora le imprese italiane ed estere dimostrino, con l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, e mediante idonea documentazione, che la delocalizzazione sia dovuta a valide ragioni economiche, ivi incluso lo stato di difficoltà economico-finanziario in cui possono trovarsi temporaneamente.