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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.54.  nelle commissioni riunite VI-XI in sede referente riferita al C. 924

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2018  [ apri ]
5.54.

  Al comma 6, sostituire le parole da: dal sito produttivo fino alla fine del comma, con le seguenti:, effettuata dalla medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dal sito produttivo incentivato ad altro sito nel quale si effettuino le medesime lavorazioni o produzioni, con conseguente perdita dei livelli occupazionali.

  Conseguentemente:
   aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6-bis. L'azienda interessata dal procedimento di recupero dei benefìci di cui al presente articolo, può chiedere l'apertura di un tavolo di concertazione con le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, interessate e il sindacato, al fine di valutare la correttezza dei comportamenti aziendali e il rendimento atteso dagli investimenti medesimi, nonché per individuare misure per il mantenimento dei livelli occupazionali.
  6-ter. Al fine di evitare distorsioni nel sistema di finanziamento delle PMI, ostacolandone l'accesso al credito bancario per investimenti, sono esclusi dalle misure di recupero di cui al presente articolo gli aiuti di Stato sotto forma di garanzia, con particolare riferimento alle garanzie concesse dal Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), del 23 dicembre 1996, n. 662;
    il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dai seguenti:
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi quelli per i quali sia comprovabile l'avvio entro la medesima data, mediante versamento di un acconto sulla base di specifico ordine o fattura.
  3-bis. È esclusa l'applicazione del presente articolo in caso alla cessione o trasferimento di beni ad una stabile organizzazione estera di impresa italiana ai sensi dell'articolo 165 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il presente comma non si applica al regime previsto dall'articolo 168-ter del TUIR (regime branch exemption).