Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Organico dell'autonomia).
1. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
2. Le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1 possono inoltre essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1 tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, prevedendo che il 30 per cento delle suddette unità sia destinato alla scuola dell'infanzia.