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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.08.  nelle commissioni riunite VI-XI in sede referente riferita al C. 924

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2018  [ apri ]
3.08.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Introduzione di un credito d'imposta in favore delle imprese per il riequilibrio dei tassi di occupazione maschile e femminile).

  1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nuove assunzioni di personale appartenente al genere con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, dal 1o gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta nella misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al contratto di assunzione di ogni unità lavorativa aggiuntiva di quel genere e risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori di quel genere rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori di quel genere occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.
  2. Il credito d'imposta si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto-legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto-legge il credito d'imposta si applica con riguardo al numero complessivo delle assunzioni aggiuntivo di personale del genere d cui al comma 1 realizzate in ciascun periodo d'imposta.
  3. Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate-Fondi di bilancio».
  4. Il credito d'imposta di cui alla presente legge è sempre revocato:
   a) in caso di riduzione del numero annuo di lavoratori del genere di cui al comma 1 assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   b) se i nuovi contratti di lavoro a tempo determinato hanno un periodo di durata minima inferiore a un anno;

  5. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 4 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
  6. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può provvedere alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.
  9. L'accesso al credito di imposta di cui al presente articolo è limitato alle sole imprese operanti almeno in una delle otto Regioni italiane in cui è più basso il tasso di occupazione del genere meno rappresentato, come annualmente riportato dall'ISTAT.