Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9.1.
(Fascia oraria di rispetto).
1. All'articolo 1, comma 939, prima periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «generaliste» è soppressa e le parole: «alle ore 22» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 24».