All'articolo 2, al comma 01, premettere il seguente:
001. All'articolo 29, comma 2, lettera b), dopo le parole: «i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi,» sono inserite le seguenti: «nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,».