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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2-bis.0300. in Assemblea riferita al C. 924-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/07/2018  [ apri ]
2-bis.0300.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Misure per favorire l'occupazione femminile stabile e per contrastare lo squilibrio di genere nei diversi settori occupazionali).

  1. Al fine di incentivare l'occupazione femminile stabile e dignitosamente retribuita, di salvaguardare la dignità della donna sui luoghi di lavoro ed in ambito domestico, di contrastare lo squilibrio di genere nei diversi territori e settori occupazionali e di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di maggiore condivisione dei compiti di cura dei familiari all'interno della coppia, è istituito presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità un fondo denominato «Fondo per promuovere l'occupazione femminile» con una dotazione pari a circa a 205 milioni di euro per l'anno 2019, 361,2 milioni per l'anno 2020, 318 milioni di euro per l'anno 2021 e 352 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, finanziato con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al successivo comma 10.
  2. Il Fondo di cui al precedente comma 1 è volto a finanziare, sotto forma di credito d'imposta o di esonero contributivo, quei datori di lavoro che promuovono le azioni positive, di cui ai successivi commi da 3 a 8, volte ad eliminare le disparità di genere nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa, a garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro a donne vittime di violenza ed a favorire, anche mediante l'adozione di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
  3. Al fine di promuovere forme di occupazione femminile stabile, superando gli attuali squilibri territoriali, i datori di lavoro che assumono donne nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2019, sono esonerati, per un periodo massimo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Ai relativi oneri pari a 195 milioni di euro nel 2019, 312 milioni nel 2020, 267 milioni nel 2021 e in 300 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante al Fondo di cui al comma 1 dalla disposizione di cui al successivo comma 10.
  4. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro a donne vittime di violenza di genere o domestica, alle cooperative sociali ed ai datori di lavoro che, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1o gennaio 2019, assumono donne vittime di violenza di genere o domestica, debitamente certificate dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte, entro il limite di spesa per l'erario di 1,6 milioni di euro per il 2019, di 4,2 milioni di euro per il 2020, di 6,4 milioni di euro per il 2021, e di 7,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, a valere su quota parte dei maggiori introiti derivanti al Fondo di cui al comma 1 dalla disposizione di cui al successivo comma 10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al presente comma.
  5. Al fine di rendere stabile a decorrere dal 1o gennaio 2019 il regime sperimentale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, una quota pari 35 milioni di euro in ragione annua delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, ed a valere sul Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, è destinata al riconoscimento di misure premiali per quei datori di lavoro che, nell'ambito di politiche di promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori e delle lavoratrici, stipulano contratti collettivi aziendali sulla base dei modelli previsti dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2 del richiamato decreto legislativo, e che prevedono nell'ambito della loro azienda particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario concentrato, progetti che prevedano un rafforzamento del welfare aziendale attraverso l'offerta di asili o servizi di baby-sitting, o programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento dei lavoratori e delle lavoratrici dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione, aventi priorità nel caso di disabilità ovvero con a carico prole minore fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
  6. A decorrere dal 1o gennaio 2019 alle imprese che attuano un piano di azioni volto alla rimozione del divario retributivo e delle disparità di trattamento tra i propri dipendenti è riconosciuta una misura premiale nella forma di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle relative spese sostenute, entro un limite di spesa annuo per l'erario di 10 milioni di euro. Qualora a seguito di due verifiche annuali successive a quella che ha permesso di accedere al beneficio di cui al presente comma si rilevino violazioni del piano di azioni, all'impresa si applica la sanzione prevista dall'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
  7. Ai fini di cui al precedente comma 6 le imprese private sono tenute, annualmente, a comunicare ai propri lavoratori, alle rappresentanze sindacali e agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006: a) la composizione e la struttura di tutte le componenti della remunerazione individuale di ciascun lavoratore senza alcun altro dato anagrafico e di riconoscimento, a esclusione del sesso, nonché il livello e il tipo di lavoro, che mostrano le differenze tra le retribuzioni medie di base e il totale dei salari di uomini e di donne suddiviso per mansione e tipo di lavoro; b) le differenze tra i salari di partenza di uomini e di donne in materia di ingresso, promozione e retribuzione correlata alle indennità; c) i criteri e le procedure adottati per la determinazione di ogni elemento della retribuzione che contribuisce al reddito complessivo, delle componenti accessorie del salario, delle indennità anche collegate alla performance, dei pagamenti discrezionali, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione a favore del lavoratore che ha effettuato la richiesta.
  8. Agli oneri derivanti da quanto previsto dai precedenti commi 6 e 7, pari a 10 milioni di euro in ragione annua si provvede quota parte a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 come finanziato dalla disposizione di cui al successivo comma 10.
  9. Ai complessivi oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a 205 milioni di euro per l'anno 2019, 361,2 milioni per l'anno 2020, 318 milioni di euro per l'anno 2021 e 352 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al successivo comma 10.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 205 milioni di euro per l'anno 2019, 361,2 milioni per l'anno 2020, 318 milioni di euro per l'anno 2021 e 352 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.