Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Buonuscita compensatoria).
1. In caso di mancata trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, i datori di lavoro privati sono tenuti al pagamento di un'indennità denominata «buonuscita compensatoria», non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due giorni dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni mese di servizio. Il lavoratore matura il diritto alla buonuscita compensatoria dopo i primi sei mesi di servizio.