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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.19. in Assemblea riferita al C. 924-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/07/2018  [ apri ]
6.19.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini della valutazione dell'impatto occupazionale, di cui al comma 1, si fa riferimento agli accordi di programma intercorsi tra l'impresa, le parti sociali, l'amministrazione centrale o locale al momento della concessione dei benefici. Per la valutazione successiva dei livelli occupazionali occorrenti per il buon andamento dell'attività produttiva, si fa riferimento ai piani industriali e alle informazioni che l'impresa deve fornire ai rappresentanti dei lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 6 febbraio 2007.