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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.7. in Assemblea riferita al C. 924-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/07/2018  [ apri ]
5.7.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: decadono dal beneficio fino alla fine del comma con le seguenti: non possono delocalizzare l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte, fuori dal territorio nazionale, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. Se la delocalizzazione avviene in Stati non membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, le imprese di cui al primo periodo decadono dal beneficio e l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. Fermi restando i vincoli già previsti dalla normativa dell'Unione, se la delocalizzazione è effettuata verso Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, prima che essa avvenga, il Ministro dello sviluppo economico avvia un tavolo di concertazione con l'impresa medesima, le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con i rappresentanti dei lavoratori, al fine di individuare soluzioni alternative alla delocalizzazione, con il prioritario obiettivo di mantenere i livelli occupazionali. Qualora in tale sede sia accertato che la delocalizzazione avviene non per ragioni riguardanti il miglioramento dei processi produttivi, ma per motivi afferenti al minor costo del lavoro o alle minori tutele dei lavoratori in essere nello Stato di nuovo insediamento (dumping sociale), il Ministro dello sviluppo economico, ove ne ricorrano i presupposti, con proprio provvedimento può sospendere per un massimo di sei mesi il processo di delocalizzazione, al fine di verificare se tali comportamenti si configurino come una violazione dei principi di libera concorrenza stabiliti dai Trattati europei.