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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.024. in Assemblea riferita al C. 924-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/07/2018  [ apri ]
4.024.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Comunicazione dell'importo della pensione).

  1. È fatto obbligo a tutti gli enti gestori di assicurazioni obbligatorie previdenziali, pubblici e privati, ivi compreso l'INPS, di comunicare, entro trenta giorni dalla domanda scritta, orale o per via telematica, presentate da lavoratori dipendenti, pubblici, privati e lavoratori autonomi, l'importo della pensione da loro maturata al giorno della richiesta.