Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
(Comunicazione dell'importo della pensione).
1. È fatto obbligo a tutti gli enti gestori di assicurazioni obbligatorie previdenziali, pubblici e privati, ivi compreso l'INPS, di comunicare, entro trenta giorni dalla domanda scritta, orale o per via telematica, presentate da lavoratori dipendenti, pubblici, privati e lavoratori autonomi, l'importo della pensione da loro maturata al giorno della richiesta.