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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12-bis.0300. in Assemblea riferita al C. 924-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/07/2018  [ apri ]
12-bis.0300.
inammissibile

  Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 12-ter. (Proporzionalità delle sanzioni relative agli assegni privi della clausola di intrasferibilità). 1. All'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, è soppressa la parola: «5,»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l'1 e il 40 per cento dell'importo pagato con l'assegno. La sanzione è esclusa per gli assegni che presentano una sola girata. La sanzione di cui al presente comma si applica agli assegni emessi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90. Gli istituti di credito, prima di procedere all'incasso, sono tenuti a segnalare al portatore dell'assegno la mancata presenza della clausola di non trasferibilità».