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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.309. in Assemblea riferita al C. 924-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/07/2018  [ apri ]
1.309.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
  a-bis) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:
  «Art. 19-bis – (Contratti di lavoro subordinato per collaboratori parlamentari). 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, i contratti di lavoro subordinato stipulati tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e i rispettivi collaboratori, per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari, hanno di norma una durata pari a quella della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati. In tali casi, la data di scadenza dei contratti si intende coincidente con la data della prima riunione delle nuove Camere, di cui all'articolo 61, secondo periodo, della Costituzione. I contratti possono essere rinnovati alla loro scadenza, in caso di rielezione di un membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica presso la medesima Assemblea legislativa.
  2. La durata dei contratti di cui al presente articolo può essere inferiore alla durata della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera a), e in ogni caso previo accordo tra le parti contraenti. I contratti di cui al presente comma sono rinnovabili alla loro scadenza.
  3. I contratti di cui al presente articolo si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata dal mandato del membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica rispetto alla durata della legislatura.
  4. I membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che intendano avvalersi di collaboratori per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari non possono in ogni caso stipulare con i medesimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
  5. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, al fine di permettere che la nuova disciplina entri in vigore nella XVIII legislatura, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore deve corrispondere ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non può essere inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta.».

ident. 1.305.1.306.