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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.190. in Assemblea riferita al C. 924-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/07/2018  [ apri ]
1.190.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disposizioni particolari in materia di contratti di lavoro a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni).

  1. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare, ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei limiti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a trentasei mesi. La stessa durata si applica anche nell'ipotesi di una successione di contratti ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché in caso di proroga o di rinnovo per un massimo di cinque volte, a prescindere dal numero dei contratti. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
  2. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.