Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 29, comma 2, lettera b), dopo le parole: «i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi», sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli instaurati per la fornitura ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, e».