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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/10/2018  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale).

  «1. All'articolo 444, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
  1-quater. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-ter, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies, 518-octies, 518-novies, 518-decies, 518-undecies, 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo, del profitto e del prodotto del reato».