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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.99. in II Commissione in sede referente riferita al C. 893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/10/2018  [ apri ]
1.99. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 518-quinquiesdecies» con il seguente: «Art. 518-quinquiesdecies» (Circostanze aggravanti). – La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici:
   a) cagiona un danno di rilevante gravità;
   b) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale;
   c) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, impiegato nella conservazione o nella protezione di beni culturali mobili o immobili, se si è intenzionalmente astenuto dallo svolgere le proprie funzioni con il fine di ottenere un indebito vantaggio o nella prospettiva di esso;
   d) è commesso nell'ambito di un'associazione a delinquere.

  Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

1.99. (nuova formulazione)

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 518-quinquiesdecies» con il seguente: «Art. 518-quinquiesdecies» (Circostanze aggravanti). – La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici:
   a) cagiona un danno di rilevante gravità;
   b) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale;
   c) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, impiegato nella conservazione o nella protezione di beni culturali mobili o immobili, se si è intenzionalmente astenuto dallo svolgere le proprie funzioni con il fine di ottenere un indebito vantaggio o nella prospettiva di esso;
   d) è commesso nell'ambito di un'associazione a delinquere.

  Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

1.99.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso: «Art. 518-quinquiesdecies», con il seguente:Art. 518-quinquiesdecies – (Aggravanti in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). – La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici:
   a) cagiona un danno di rilevante gravità;
   b) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale;
   c) è commesso da un pubblico ufficiale o da un Incaricato di pubblico servizio, impiegato nella conservazione o nella protezione di beni culturali mobili o immobili, se si è intenzionalmente astenuto dallo svolgere le proprie funzioni con il fine di ottenere un Indebito vantaggio o nella prospettiva di esso;
   d) è commesso nell'ambito di un'associazione a delinquere.

  Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30.