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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.98. in II Commissione in sede referente riferita al C. 893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/10/2018  [ apri ]
1.98.
approvato

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 518-quinquies», aggiungere il seguente:
  Art. 518-quinquies-bis.(Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali). – Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera; in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire la lecita provenienza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

1.98.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 518-quinquies», aggiungere il seguente:
  Art. 518-quinquies-bis.(Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali). – Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera; in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire la lecita provenienza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.