Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: La concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata è subordinata all'obbligo di ripristino o di ripulitura dei luoghi ovvero all'obbligo di sostenerne le relative spese o rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.