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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.34. in II Commissione in sede referente riferita al C. 893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/10/2018  [ apri ]
1.34. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 518-sexiesdecies» con il seguente: «Art. 518-sexiesdecies» (Circostanze attenuanti). – La pena è diminuita di un terzo quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagioni un danno di speciale tenuità, ovvero comporti un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.
  La pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno commesso uno dei reati previsti dal presente titolo.
  La pena è diminuita dalla metà ai due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, ovvero abbia fatto assicurare le prove del reato, individuare gli altri responsabili o recuperare i beni provenienti dal delitto.

Il Relatore
1.34. (nuova formulazione)

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 518-sexiesdecies» con il seguente: «Art. 518-sexiesdecies» (Circostanze attenuanti). – La pena è diminuita di un terzo quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagioni un danno di speciale tenuità, ovvero comporti un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.
  La pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno commesso uno dei reati previsti dal presente titolo.
  La pena è diminuita dalla metà ai due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, ovvero abbia fatto assicurare le prove del reato, individuare gli altri responsabili o recuperare i beni provenienti dal delitto.

Il Relatore
1.34.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 518-sexiesdecies» con il seguente:

  «Art. 518-sexiesdecies. – (Attenuanti in materia di beni culturali o paesaggistici). – La pena è diminuita di un terzo quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici – cagioni un danno di speciale tenuità, ovvero comporti un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.
  La pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno commesso uno dei reati previsti dal presente titolo.
  La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, ovvero abbia fatto assicurare le prove del reato, individuare gli altri responsabili o recuperare i beni provenienti dal delitto.

Il Relatore