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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.219. in Assemblea riferita al C. 893-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/10/2018  [ apri ]
1.219.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 518-novies», aggiungere il seguente:
  Art. 518-novies. 1 – (Importazione illecita di beni culturali) – 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies e 518-sexiesdecies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5165.

1.219.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 518-novies», aggiungere il seguente:
  Art. 518-novies. 1 – (Importazione illecita di beni culturali) – 1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies e 518-sexiesdecies, introduce nel territorio dello Stato beni culturali esportati illecitamente da un altro Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 258 a euro 5165.