Sostituirlo con il seguente:
Art. 6.
(Rappresentanze unitarie di base)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere rappresentanze unitarie di base di livello regionale o territoriale.
2. Gli statuti definiscono le competenze delle rappresentanze unitarie di base, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie: informazione e consultazione degli iscritti, rispetto e applicazione della contrattazione nazionale di comparto nonché con l'amministrazione di riferimento, verifica delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alle norme che regolano la sicurezza e salubrità sul luogo di lavoro, formulazione di pareri e proposte agli organismi elettivi direttivi delle associazioni professionali a carattere sindacali tra militari, programmazione e sviluppo delle iniziative da intraprendere in collaborazione con gli enti locali redigendo programmi trimestrali.