Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 2 per cento mentre la percentuale relativa alla forza effettiva di ogni categoria è ridotta all'1 per cento.