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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.01. in IV Commissione in sede referente riferita al C. 875

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2020  [ apri ]
16.01.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Procedure di raffreddamento e conciliazione)

  1. Le controversie particolarmente complesse sono sottoposte a procedura di raffreddamento e di conciliazione da definire nell'ambito di codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni in accordo con le autorità di riferimento di cui all'articolo 3, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di cui al presente comma sono:
   a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, i ministri competenti per la Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare;
   b) in caso di conflitto di livello regionale o territoriale, il Comando Regione Militare di Forza armata, il Comando Legione competente o ente di livello equiparato individuato con decreto del Ministro della Difesa per l'Arma dei Carabinieri, il Comando Legione competente o ente di livello equiparato individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza, nonché con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.

  2. Nel caso di controversia nazionale, i Ministri competenti per la Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare, ovvero le autorità politiche da essi delegate, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale richiesta di procedura conciliativa, provvedono a convocare le parti in controversia al fine di tentare la conciliazione. I medesimi soggetti possono chiedere alle parti notizie e chiarimenti per l'utile conduzione del tentativo di conciliazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale si considera comunque espletato.
  3. Con le medesime procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di livello regionale o territoriale, i soggetti di cui alle lettere a) e b), comma 1, provvedono alla convocazione delle parti per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
  4. Il tentativo di conciliazione si considera altresì esplicato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, decorrente dalla formale comunicazione scritta della richiesta di avvio della procedura.
  5. Il periodo di espletamento della procedura conciliativa, prevista al comma 2, ha durata massima di sei giorni lavorativi consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 4. La procedura disciplinata al comma 3 ha una durata massima di otto giorni lavorativi consecutivi.
  6. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 1 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato allo Stato Maggiore della Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare interessata dalla procedura medesima.
  7. Se la conciliazione riesce, il verbale indica le motivazioni. In caso di esito negativo, il verbale riporta le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  8. Nel tentativo di conciliazione, di cui al presente articolo, le parti possono essere assistite da soggetti di comprovata competenza tecnico giuridica. Le amministrazioni della Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare interessate dalla procedura, individuano i soggetti di cui al presente comma tra il personale militare in servizio presso l'amministrazione medesima.