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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.02. in IV Commissione in sede referente riferita al C. 875

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/04/2019  [ apri ]
15.02.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Permessi sindacali)

  1. Per l'espletamento del loro mandato, i militari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo che precede, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.
  2. Il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato con decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero della Difesa, entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.
  3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvedono, nell'ambito di ciascuna Forza armata o di polizia ad ordinamento militare, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
  4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
  5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.
  6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. D predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.
  7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forza di polizia ad ordinamento militare, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.
  8. I permessi sindacali di cui al presente articolo- sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.