13.2.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: Corpo di polizia ad ordinamento militare aggiungere le seguenti: e al tre per cento della forza effettiva di ogni categoria;
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Nel caso di associazioni a carattere interforze, al fine di determinare il livello di rappresentatività per ciascuna amministrazione si considera il dato degli iscritti appartenenti a quest'ultima;
c) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari considerate rappresentative sono riconosciuti permessi sindacali e aspettativa sindacale non retribuita, nella misura stabilita dalla contrattazione di comparto.
3-ter. Con la contrattazione di comparto è fissato il contingente massimo di distacchi autorizzabili per Forza armata e corpo di polizia a ordinamento militare, nonché il numero massimo annuo di permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni considerate rappresentative.
3-quater. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte. Ogni distacco sindacale ha una durata massima di tre anni, non può essere frazionato e deve essere intervallato da almeno tre anni di servizio effettivo.