Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sopprimere le parole: del Ministero dell'interno, e sostituire le parole: alle organizzazioni sindacali con le seguenti: alle associazioni professionali a caratteri sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13;
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stati maggiori della difesa e di Forza armata e i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza istituiscono unità organizzative centrali preposte alla gestione dei rapporti sindacali e individuano unità organizzative locali, a livello non inferiore a quello regionale o paritetico, preposte alla gestione dei rapporti limitatamente alle materie di cui all'articolo 5 della presente legge, ove riferibili a questioni di carattere locale o comunque contestualizzato al territorio di riferimento.