Al comma 4, sopprimere le lettere a), b), d), e), f), g), h), i).
Conseguentemente, aggiungere le seguenti:
a) per le Forze armate le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
b) per le forze di polizia ad ordinamento militare le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195.